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Camera Penale Avv. Contardo "Dino" Cristiani di Pavia


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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

STATUTO

Statuto della Camera Penale di Pavia

STATUTO

Versione aggiornata al 21 marzo 2016

 

ART.1


E' costituita con Sede in Pavia l'Associazione denominata "CAMERA PENALE DI PAVIA".

 

 

ART.2


L'Associazione si propone di:
1) promuovere ogni attività diretta alla difesa e al miglioramento della professionalità del penalista anche in rapporto al suo modo di porsi nella società civile; in particolare: a) promuovere una cultura del processo penale che favorisca l'esercizio della professione forense improntata al più rigoroso rispetto della parità della difesa e dell'accusa e del valore della terzietà del giudice;
b) promuovere le iniziative necessarie ad individuare regole di comportamento dell'avvocato adeguate al nuovo processo penale e a favorirnel'osservanza.
2) Rappresentare uno strumento permanente di consultazione e di studio sui problemi posti dalla legislazione e dall'esercizio della professione.
3) Costituire una forma di rappresentanza delle peculiari esigenze dei penalisti nell'ambito generale della valorizzazione della professione forense anche per ciò che concerne i rapporti con la magistratura
4) Promuovere iniziative di ricerca ed elaborazione al fine di proporre modifiche ed aggiornamenti del nuovo codice che garantiscono la difesa dei non abbienti e la effettività della difesa d'ufficio.

 

 

ART.3


Possono aderire all'Associazione Avvocati e Praticanti abilitati, iscritti ai rispettivi Albi o Registri.
Per ottenere e mantenere la qualifica di associato è necessario versare la quota di associazione stabilita annualmente dall'Assemblea.
Il mancato versamento della quota associativa entro il termine del 31.12 di ogni anno determinerà la perdita automatica della qualità di associato.

 

 

ART.4


Gli aderenti hanno facoltà di recedere dall'Associazione dandone disdetta entro il 30 Settembre di ogni anno, mantenendo fede agli impegni finanziari o di altro ordine precedentemente assunti.

 

 

ART.5


L'Associazione é duratura fino al 31 Dicembre 2050. Può essere sciolta per volontà della metà più uno degli associati.

 

 

ART.6


L'Associazione può aderire a Centri, Associazioni o altre istituzioni aventi analoghe finalità essenziali.

 

 

ART.7


Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo

 

 

ART.8


Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 Marzo mediante invio, con p.e.c. o email, di apposito avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, avviso che andrà recapitato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

 

 

ART.9


L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associa- zione e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.
E' ammesso il voto per delega per ogni deliberazione di competenza dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ivi comprese le delibere elettive per il rinnovo delle cariche.
La delega deve essere conferita ad un socio della Camera Penale avente diritto al voto in base alle norme del presente statuto.
Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe per ogni assemblea.
Per deliberare le modifiche allo statuto dell'Associazione è necessaria la presenza, personale o per delega, dei 2/3 degli associati.

 

 

ART.10


Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed esprimere il proprio voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Limitatamente alle votazioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e componente del Consiglio Direttivo, hanno il diritto di partecipare al voto solo i soci che risultano regolarmente iscritti alla data del 31.12 dell'anno precedente.
La quota associativa andrà versata, preferibilmente, entro il 30.11 di ogni anno.

 

 

ART.11


L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il suo Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

 

 

ART.12


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da sette componenti dei quali non più di due possono essere praticanti abilitati, che resta in carica per la durata di due anni.
L'Assemblea elegge il Presidente ed i singoli Consiglieri.
Spetterà al Consiglio Direttivo:
a) eleggere, al proprio interno, sino a due vicepresidenti ed il tesoriere;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
c) vagliare ed accogliere le domande di nuove adesioni.
Non si può essere eletti Presidente dell'Associazione per più di due volte consecutiva- mente.
Il Presidente eletto per due volte non potrà, dunque, essere immediatamente rieletto né come Presidente né come Consigliere.
Non si può essere eletto Consigliere per più di due volte consecutivamente.
I Consiglieri eletti per due volte potranno, però, presentare la propria candidatura ed essere eletti come Presidente dell'Associazione.

 

 

ART.13


Il Presidente, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem- blea e del Consiglio.

 

 

ART.14


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
Il Consiglio é presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

ART.15


Al finanziamento dell'Associazione si provvede con:
a) quote annuali versate dagli Associati
b) entrate derivanti da contributi, agevolazioni e sussidi di enti pubblici o dal concorso di privati;

c) lasciti, agevolazioni e liberalità.
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

 

 

ART.16


Per quanto non previsto nel presente Statuto vigono le disposizioni di legge in materia.

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